§ 1. - REGIO DECRETO 16 MARZO 1942 N. 262 (Codice civile)
Art. 1591 - Danni per ritardata restituzione.
Art.
1591 - Danni per ritardata restituzione.
Il conduttore
in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il
corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l’obbligo di
risarcire il maggior danno.