PARTE II - Titolarità
Locazioni
§ 1. - REGIO DECRETO 16 MARZO 1942 N. 262 (Codice civile)

Art. 1591 - Danni per ritardata restituzione.


Art. 1591 - Danni per ritardata restituzione.


Il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l’obbligo di risarcire il maggior danno.