(misure urgenti per contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali)
Art. 1
Al fine di ridurre il disagio
abitativo e di favorire il passaggio da casa a casa per le
particolari categorie sociali individuate dall'art. 1, comma 1, della
legge 8 febbraio 2007, n. 9, in attesa della realizzazione delle
misure e degli interventi previsti dal Piano nazionale di edilizia
abitativa di cui all'art. 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione
degli immobili adibiti ad uso abitativo, già sospesa fino al
15 ottobre 2008 ai sensi dell'art. 22-ter
del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, é
ulteriormente differita al 30 giugno 2009, nei
comuni di cui all'art. 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9.
Al comma 8 dell'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, é aggiunto, in fine, il seguente periodo: “I bandi per la concessione dei contributi integrativi devono essere emessi entro il 30 settembre di ogni anno con riferimento alle risorse assegnate, per l'anno di emissione del bando, dalla legge finanziaria”.
La sospensione
di cui al comma 1 non si applica ai provvedimenti esecutivi disposti
a seguito di disdetta del contratto da parte del locatore ai sensi
dell'art. 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
Fino alla scadenza
del termine di cui al comma 1 trovano applicazione le disposizioni
dell'art. 1, commi 2, 4, 5 e 6 della legge 8 febbraio 2007, n. 9,
nonché, limitatamente
ai comuni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 27 maggio
2005, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio
2005, n. 148, i
benefici fiscali di cui all'art. 2 della medesima legge n. 9 del
2007.
Alle minori entrate
derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutate in 2,29
milioni di euro per l'anno 2009 e in 4,54 milioni di euro per l'anno
2010, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al
Fondo per interventi strutturali di politica economica.
Il Ministro
dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di
cui al presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei
provvedimenti correttivi di cui all'art. 11-ter,
comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze é
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Al fine di
adeguare gli strumenti di vigilanza per la realizzazione del Piano
casa di cui all'art. 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
alla voce n. 668 dell'allegato A di cui all'art. 24 del medesimo
decreto-legge n. 112 del 2008, relativa al regio decreto 28 aprile
1938, n. 1165, le parole: “Artt. da 118 a 138” sono sostituite
dalle seguenti: “Artt. da 118 a 124”.
Art. 1-bis
I provvedimenti giudiziari di
rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo
sono valutati ai fini dell'attribuzione del punteggio per la
predisposizione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica, solo se contengono l'esplicita
enunciazione della data di registrazione del contratto di locazione e
gli estremi della lettera raccomandata con avviso di ricevimento
recante disdetta della locazione da parte del locatore.
Art. 1-ter
All'art. 11, comma 12, primo
periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole:
“comma 1154, della legge 27 dicembre 2006, n. 296” sono inserite
le seguenti: “di cui all'art. 3, comma 108, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, sentite le regioni”.
Art. 1-quater
Gli immobili sottoposti a procedura esecutiva immobiliare o concorsuale, con le caratteristiche di quelli facenti parte del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, e comunque non rientranti nelle categorie catastali A/1 e A/2, occupati a titolo di abitazione principale da un mutuatario insolvente, possono essere ceduti in proprietà agli istituti autonomi case popolari, comunque denominati o trasformati, che li acquistano a valere su risorse proprie e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le agevolazioni previste per l'acquisto della prima casa di abitazione, al fine di favorire la riduzione del disagio abitativo e la riduzione delle passività delle banche. Gli istituti autonomi case popolari, comunque denominati o trasformati, provvedono a stipulare contratti di locazione a canone sostenibile con i mutuatari che occupano gli alloggi a titolo di abitazione principale.
Sono definiti canoni sostenibili, per le finalità del presente articolo, i canoni di importo pari al 70 per cento del canone concordato calcolato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, e comunque non inferiori al canone di edilizia residenziale pubblica vigente in ciascuna regione e provincia autonoma.
Il canone sostenibile corrisposto a fronte del contratto di locazione é computabile a parziale restituzione delle somme pagate dagli istituti autonomi case popolari, comunque denominati o trasformati, per l'estinzione del mutuo relativo all'immobile e degli oneri accessori corrisposti. Resta ferma la facoltà di riacquisto dell'immobile prioritariamente dal parte del mutuatario insolvente alla scadenza del contratto di locazione secondo le modalità stabilite da leggi regionali.