Art. 1106 - Regolamento della comunione e nomina di un amministratore.
Con la maggioranza calcolata nel modo indicato dall’articolo precedente, può essere formato un regolamento per l’ordinaria amministrazione e per il miglior godimento della cosa comune.
Nello stesso modo l’amministrazione può essere delegata ad uno a più partecipanti, o anche ad un estraneo, determinandosi i poteri e gli obblighi dell’amministratore.