PARTE II - Titolarità
Condominio
§ 1. - REGIO DECRETO 16 MARZO 1942 N. 262 (Codice civile)

Art. 1125 - Manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai.


Art. 1125 - Manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai.


Le spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in parti eguali dai proprietari dei due piani l’uno all’altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l’intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto.