PARTE II - Titolarità
Condominio
§ 1. - REGIO DECRETO 16 MARZO 1942 N. 262 (Codice civile)

Art. 1122 - Opere sulle parti dell’edificio di proprietà comune.


Art. 1122 - Opere sulle parti dell’edificio di proprietà comune.


Il condomino, nel piano o porzione di piano di sua proprietà, non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni dell’edificio.