§ 1. - REGIO DECRETO 16 MARZO 1942 N. 262 (Codice civile)
Art. 1112 - Cose non soggette a divisione.
Art. 1112 -
Cose non soggette a divisione.
Lo scioglimento della comunione non
può essere chiesto quando si tratta di cose che, se divise,
cesserebbero di servire all’uso a cui sono destinate.