PARTE II - Titolarità
Usufrutto
REGIO DECRETO 16 MARZO 1942 N. 262 (Codice civile) § 2.1. - Disposizioni generali

Art. 980 - Cessione dell’usufrutto.


Art. 980 - Cessione dell’usufrutto.


L’usufruttuario può cedere il proprio diritto per un certo tempo o per tutta la sua durata, se ciò non è vietato dal titolo costitutivo.

La cessione dev’essere notificata al proprietario; finché non sia stata notificata, l’usufruttuario è solidalmente obbligato con il cessionario verso il proprietario.