REGIO DECRETO 16 MARZO 1942 N. 262 (Codice civile) § 2.1. - Disposizioni generali
Art. 1013 - Spese per le liti.
Art.
1013 - Spese per le liti.
Le spese delle
liti che riguardano tanto la proprietà quanto l’usufrutto
sono sopportate dal proprietario e dall’usufruttuario in
proporzione del rispettivo interesse.