PARTE II - Titolarità
Usufrutto
REGIO DECRETO 16 MARZO 1942 N. 262 (Codice civile) § 2.1. - Disposizioni generali

Art. 1005 - Riparazioni straordinarie.


Art. 1005 - Riparazioni straordinarie.

Le riparazioni straordinarie sono a carico del proprietario.

Riparazioni straordinarie sono quelle necessarie ad assicurare la stabilità dei muri maestri e delle volte, la sostituzione delle travi, il rinnovamento, per intero o per una parte notevole, dei tetti, solai, scale, argini, acquedotti, muri di sostegno o di cinta.

L’usufruttuario deve corrispondere al proprietario, durante l’usufrutto, l’interesse delle somme spese per le riparazioni straordinarie.