REGIO DECRETO 16 MARZO 1942 N. 262 (Codice civile) § 1.1. - Disposizioni generali
Art. 840 - Sottosuolo e spazio sovrastante al suolo.
Art. 840 - Sottosuolo e spazio sovrastante al suolo.
La proprietà del suolo si
estende al sottosuolo, con tutto ciò che vi si contiene, e il
proprietario può fare qualsiasi escavazione od opera che non
rechi danno al vicino. Questa disposizione non si applica a quanto
forma oggetto delle leggi sulle miniere, cave e torbiere. Sono del
pari salve le limitazioni derivanti dalle leggi sulle antichità
e belle arti, sulle acque, sulle opere idrauliche e da altre leggi
speciali.
Il proprietario del suolo non può
opporsi ad attività di terzi che si svolgano a tale profondità
nel sottosuolo o a tale altezza nello spazio sovrastante, che egli
non abbia interesse ad escluderle.