REGIO DECRETO 16 MARZO 1942 N. 262 (Codice civile) § 1.1. - Disposizioni generali
Art. 951 - Azione per apposizione di termini.
Art. 951 -
Azione per apposizione di termini.
Se i termini tra fondi contigui
mancano o sono diventati irriconoscibili, ciascuno dei proprietari ha
diritto di chiedere che essi siano apposti o ristabiliti a spese
comuni.