REGIO DECRETO 16 MARZO 1942 N. 262 (Codice civile) § 1.1. - Disposizioni generali
Art. 832 - Contenuto del diritto.
Art. 832 - Contenuto del diritto.
Il proprietario ha
diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo,
entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti
dall’ordinamento giuridico.