PARTE I - Realizzazione
Parcheggi
§ 1. - Legge 17 Agosto 1942 N.1150

Art. 41-sexies.


Art. 41-sexies.1


Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione.


Gli spazi per parcheggi realizzati in forza del primo comma non sono gravati da vincoli pertinenziali di sorta né da diritti d'uso a favore dei proprietari di altre unità immobiliari e sono trasferibili autonomamente da esse.



(omissis)


1 Il presente articolo, prima aggiunto dall'art. 18 L. 6 agosto 1967 n. 765, poi sostituito dall'art. 2 L. 24 marzo 1989 n. 122, è stato, poi, così modificato dall'art. 12, comma 9, L. 28 novembre 2005 n. 246, con decorrenza dal 16 dicembre 2005.