PARTE I - Realizzazione
Attività edilizia
Titolo IV - Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni

Art. 91 (L) - Riparazioni.


Art. 91 (L) - Riparazioni. (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 15)


Le riparazioni degli edifici debbono tendere a conseguire un maggiore grado di sicurezza alle azioni sismiche di cui ai precedenti articoli.


I criteri sono fissati nelle norme tecniche di cui all’articolo 83.