PARTE I - Realizzazione
Attività edilizia
Titolo IV - Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni

Art. 90 (L) - Sopraelevazioni.


Art. 90 (L) - Sopraelevazioni. (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 14)


È consentita, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti:


a) la sopraelevazione di un piano negli edifici in muratura, purché nel complesso la costruzione risponda alle prescrizioni di cui al presente capo;


b) la sopraelevazione di edifici in cemento armato normale e precompresso, in acciaio o a pannelli portanti, purché il complesso della struttura sia conforme alle norme del presente testo unico.


L’autorizzazione è consentita previa certificazione del competente ufficio tecnico regionale che specifichi il numero massimo di piani che è possibile realizzare in sopraelevazione e l’idoneità della struttura esistente a sopportare il nuovo carico.