PARTE I - Realizzazione
Attività edilizia
Titolo IV - Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni

Art. 87 (L) - Verifica delle fondazioni.


Art. 87 (L) - Verifica delle fondazioni. (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 11)


I calcoli di stabilità del complesso terreno-opera di fondazione si eseguono con i metodi ed i procedimenti della geotecnica, tenendo conto, tra le forze agenti, delle azioni sismiche orizzontali applicate alla costruzione e valutate come specificato dalle norme tecniche di cui all’articolo 83.