PARTE I - Realizzazione
Attività edilizia
Titolo IV - Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni

Art. 75 (L) - Mancanza del certificato di collaudo.


Art. 75 (L) - Mancanza del certificato di collaudo. (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 17)


Chiunque consente l'utilizzazione delle costruzioni prima del rilascio del certificato di collaudo è punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da 103 a 1.032 euro.