PARTE I - Realizzazione
Attività edilizia
Titolo IV - Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni

Art. 72 (L) - Omessa denuncia dei lavori.


Art. 72 (L) - Omessa denuncia dei lavori. (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 14)


Il costruttore che omette o ritarda la denuncia prevista dall'articolo 65 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da da 103 a 1.032 euro.