Titolo IV - Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni
Art. 72 (L) - Omessa denuncia dei lavori.
Art.
72 (L) - Omessa denuncia dei lavori. (legge
5 novembre 1971, n. 1086, art. 14)
Il costruttore
che omette o ritarda la denuncia prevista dall'articolo 65 è
punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da da 103 a
1.032 euro.