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PARTE I - Realizzazione
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PARTE I - Realizzazione
Argomenti:
Attività edilizia
Parcheggi
Barriere architettoniche
Condono
Attività edilizia
Articoli:
Titolo I - Disposizioni generali
Art. 1 (L) - Ambito di applicazione.
Art. 2 (L) - Competenze delle Regioni e degli enti locali.
Art. 3 (L) - Definizioni degli interventi edilizi.
Art. 4 (L) - Contenuto necessario dei regolamenti edilizi comunali.
Art. 5 (R) - Sportello unico per l’edilizia.
Titolo II - Titoli abilitativi
Art. 6 (L) - Attività edilizia libera.
Art. 7 (L) - Attività edilizia delle pubbliche amministrazioni.
Art. 8 (L) - Attività edilizia dei privati su aree demaniali.
Art. 9 (L) - Attività edilizia in assenza di pianificazione urbanistica.
Art. 10 (L) - Interventi subordinati a permesso di costruire.
Art. 11 (L) - Caratteristiche del permesso di costruire.
Art. 12 (L) - Presupposti per il rilascio del permesso di costruire.
Art. 13 (L) - Competenza al rilascio del permesso di costruire.
Art. 14 (L) - Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici.
Art. 15 (R) - Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire.
Art. 16 (L) - Contributo per il rilascio del permesso di costruire.
Art. 17 (L) - Riduzione o esonero dal contributo di costruzione.
Art. 18 (L) - Convenzione-tipo.
Art. 19 (L) - Contributo di costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza.
Art. 20 (R) - Procedimento per il rilascio del permesso di costruire.
Art. 21 (R) - Intervento sostitutivo regionale.
Art. 22 (L) - Interventi subordinati a denuncia di inizio attività.
Art. 23 - Disciplina della denuncia di inizio attività.
Titolo III - Agibilità degli edifici
Art. 24 (L) - Certificato di agibilità
Art. 25 (R) - Procedimento di rilascio del certificato di agibilità.
Art. 26 (L) - Dichiarazione di inagibilità.
Titolo IV - Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni
Art. 27 (L) - Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia.
Art. 28 (L) - Vigilanza su opere di amministrazioni statali.
Art. 29 (L) - Responsabilità del titolare del permesso di costruire, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori, nonché anche del progettista per le opere subordinate a denuncia di inizio attività.
Art. 30 (L) - Lottizzazione abusiva.
Art. 31 (L) - Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali.
Art. 32 (L) - Determinazione delle variazioni essenziali.
Art. 33 (L) - Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità.
Art. 34 (L) - Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire.
Art. 35 (L) - Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici.
Art. 36 (L) - Accertamento di conformità.
Art. 37 (L) - Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività e accertamento di conformità.
Art. 38 (L) - Interventi eseguiti in base a permesso annullato.
Art. 39 (L) - Annullamento del permesso di costruire da parte della Regione.
Art. 40 (L) - Sospensione o demolizione di interventi abusivi da parte della Regione.
Art. 41 (L) - Demolizione di opere abusive.
Art. 42 (L) - Ritardato od omesso versamento del contributo di costruzione.
Art. 43 (L) - Riscossione.
Art. 44 (L) - Sanzioni penali.
Art. 45 (L) - Norme relative all’azione penale.
Art. 46 (L) - Nullità degli atti giuridici relativi ad edifici la cui costruzione abusiva sia iniziata dopo il 17 marzo 1985.
Art. 47 (L) - Sanzioni a carico dei notai.
Art. 48 (L) - Aziende erogatrici di servizi pubblici.
Art. 49 (L) - Disposizioni fiscali.
Art. 50 (L) - Agevolazioni tributarie in caso di sanatoria.
Art. 51 (L) - Finanziamenti pubblici e sanatoria.
Art. 52 (L) - Tipo di strutture e norme tecniche.
Art. 53 (L) - Definizioni.
Art. 54 (L) - Sistemi costruttivi.
Art. 55 (L) - Edifici in muratura.
Art. 56 (L) - Edifici con struttura a pannelli portanti.
Art. 57 (L) - Edifici con strutture intelaiate.
Art. 58 (L) - Produzione in serie in stabilimenti di manufatti in conglomerato normale e precompresso e di manufatti complessi in metallo.
Art. 59 (L) - Laboratori.
Art. 60 (L) - Emanazione di norme tecniche.
Art. 61 (L) - Abitati da consolidare.
Art. 62 (L) - Utilizzazione di edifici.
Art. 63 (L) - Opere pubbliche.
Art. 64 (L) - Progettazione, direzione, esecuzione, responsabilità.
Art. 65 (R) - Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica.
Art. 66 (L) - Documenti in cantiere.
Art. 67 (L, comma 1, 2, 4 e 8; R, commi 3, 5, 6 e 7) - Collaudo statico.
Art. 68 (L) - Controlli.
Art. 69 (L) - Accertamenti delle violazioni.
Art. 70 (L) - Sospensione dei lavori.
Art. 71 (L) - Lavori abusivi.
Art. 72 (L) - Omessa denuncia dei lavori.
Art. 73 (L) - Responsabilità del direttore dei lavori.
Art. 74 (L) - Responsabilità del collaudatore.
Art. 75 (L) - Mancanza del certificato di collaudo.
Art. 76 (L) - Comunicazione della sentenza.
Art. 83 (L) - Opere disciplinate e gradi di sismicità.
Art. 84 (L) - Contenuto delle norme tecniche.
Art. 85 (L) - Azioni sismiche.
Art. 86 (L) - Verifica delle strutture.
Art. 87 (L) - Verifica delle fondazioni.
Art. 88 (L) - Deroghe.
Art. 89 (L) - Parere sugli strumenti urbanistici.
Art. 90 (L) - Sopraelevazioni.
Art. 91 (L) - Riparazioni.
Art. 92 (L) - Edifici di speciale importanza artistica.
Art. 93 (R) - Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche.
Art. 94 (L) - Autorizzazione per l'inizio dei lavori.
Art. 95 (L) - Sanzioni penali.
Art. 96 (L) - Accertamento delle violazioni.
Art. 97 (L) - Sospensione dei lavori.
Art. 98 (L) - Procedimento penale.
Art. 99 (L) - Esecuzione d'ufficio.
Art. 100 (L) - Competenza della Regione.
Art. 101 (L) - Comunicazione del provvedimento al competente ufficio tecnico della Regione.
Art. 102 (L) - Modalità per l'esecuzione d'ufficio.
Art. 103 (L) - Vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche.
Art. 104 (L) - Costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione.
Art. 105 (L) - Costruzioni eseguite col sussidio dello Stato.
Art. 106 (L) - Esenzione per le opere eseguite dal genio militare.
Art. 136 Abrogazioni.
Art. 137 (L) Norme che rimangono in vigore.
§ 2. - Legge della regione Lazio 11 Agosto 2009 N. 21
Capo I - Disposizioni generali
Capo II - Misure straordinarie per il settore edilizio
Capo III - Edilizia residenziale pubblica e sociale
Capo IV - Disposizioni finali